INEWS 14 | Il Bonus Facciate

da L'I.com

> Ai fini del miglioramento del decoro urbano nazionale, la legge di bilancio 2020 ha introdotto un nuovo sconto fiscale per il rifacimento delle facciate degli edifici che consente la detrazione ai fini IRPEF e/o IRES di un importo pari al 90% delle spese sostenute con modalità analoghe ai già conosciuti bonus ristrutturazione e bonus energetico.

Sono ammessi all’agevolazione e possono pertanto usufruire della detrazione le persone fisiche (IRPEF), le società e gli enti non commerciali (IRES).

La detrazione NON è invece utilizzabile per redditi assoggettati a tassazione separata oppure ad imposta sostitutiva (es. contribuenti minimi). È necessario che i contribuenti posseggano l’immobile in qualità di proprietari, nudi proprietari oppure che vantino un diritto reale di godimento come usufrutto, uso o diritto di abitazione. I contribuenti possono anche detenere l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi di imposta successivi. Se l’importo non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo di imposta, questo non può essere né chiesto a rimborso né utilizzato nei periodi successivi.

La detrazione è ammessa per le spese relative a interventi che sono finalizzati al recupero o al restauro di facciate esterne di edifici esistenti ma anche parti di essi o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale compresi quelli strumentali. Nessuna detrazione spetta invece per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione o ricostruzione.

Attenzione particolare riguarda gli interventi che rientrano in quelli ammessi al beneficio: si deve trattare di interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti o fregi e interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico.

L’agevolazione interessa tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio compresi grondaie, pluviali, parapetti, mentre non spetta per quelli effettuati sulle facciate interne a meno che non visibili da strada o da suolo ad uso pubblico (cavedi, cortili, spazi interni).

Sono ammesse in detrazione anche le spese che riguardano l’acquisto dei materiali utilizzati per i lavori svolti in proprio sull’immobile, le spese di progettazione e altre prestazioni professionali connesse, di installazione ponteggi, di smaltimento materiale, l’iva, l’imposta di bollo e altre spese accessorie.

La norma introduce un nuovo requisito: gli edifici devono essere ubicati in specifiche zone A e B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) mentre sono esclusi dalla detrazione gli interventi su edifici che si trovano nelle zone C,D,E ed F.

Per ottenere lo sconto del 90% in 10 anni, per le persone fisiche, occorre effettuare il pagamento attraverso metodi tracciati ed in particolare tramite pagamento con bonifico bancario o postale dal quale risultino causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Per i soggetti con reddito di impresa invece non è necessario il pagamento con bonifico (ma sempre con metodi tracciabili). In dichiarazione vanno indicati i dati catastali dell’immobile ed eventualmente gli estremi di registrazione del contratto di affitto o di comodato.

È necessaria la conservazione di fatture, ricevuta del bonifico, eventuali abilitazioni amministrative richieste, domande di accatastamento immobili non censiti, consenso ai lavori e per interventi riguardanti l’efficienza energetica anche l’asseverazione di un tecnico e l’attestato di prestazione energetica (APE).

Dott. Fabrizio Francescut | Studio Francescut | fabrizio@francescut.it | www.francescut.it 

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