INEWS 16 | Agevolazioni prima casa under 36 – Decreto Sostegni

da L'I.com

Il DL 25/5/2021 n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, (convertito con L. 23/7/2021 n. 106, introduce, all’art. 64, nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani.

La disposizione, in sostanza, prevede un’agevolazione in favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 € annui; in particolare, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

 

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26/5/2021 e il 30/6/2022.

Le agevolazioni di cui sopra trovano applicazione a favore di soggetti che:

1. “non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”;

2. “hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”.

 

Con riferimento al primo requisito, il legislatore introduce un elemento di carattere anagrafico, limitando l’applicazione dell’agevolazione ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno (Es.: Caio, che stipulerà un atto di acquisto nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione; Tizio, che stipulerà un atto nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni nel 2022, beneficerà dell’agevolazione).

 

Il secondo requisito circoscrive l’ambito di applicazione dell’agevolazione a un valore di carattere strettamente economico, riferito alle risultanze dell’ISEE della parte acquirente. La norma rinvia al DPCM n. 159 del 2013, in base al quale l’indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare (l’ISEE è riferito al 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e al 2020 per gli atti stipulati nel 2022).

 

L’acquirente, alla stipula dell’atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 € e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. Sarà questo un documento aggiuntivo che andrà richiesto al proprio cliente, laddove si proceda alla raccolta documentale da fornire allo studio notarile per l’istruttoria della relativa compravendita.

 

I sopra descritti requisiti vanno ad aggiungersi e non sostituirsi a quelli già stabiliti ai fini dell’agevolazione c.d. “prima casa” dalla nota II-bis) posta in calce all’art. 1 della Tariff a, parte prima, allegata al DPR 131/1986.

Queste agevolazioni non sono applicabili ai contratti preliminari di compravendita, atteso che la norma agevolativa fa chiaro ed esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

La tassazione del contratto preliminare resta, quindi, invariata quanto all’applicazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra, con applicazione delle regole generali. Nel caso in cui venga corrisposta l’imposta proporzionale per la caparra e per gli acconti, spetterà il rimborso dell’imposta proporzionale versata per la registrazione, secondo le regole previste dall’art. 77 del DPR 131/1986.

 

L’art. 64 in commento prevede che spetti all’acquirente:

a) nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto a imposta di registro, l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale;

b) laddove si tratti di acquisti soggetti a IVA un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota del 4% nonché la stessa esenzione indicata alla precedente lettera a).

 

In caso di co-acquisto di un bene immobile a uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti.

 

Resta ferma, in tal caso, in capo al co-acquirente che non sia in possesso dei necessari requisiti ovvero nel caso di acquisto di ulteriori pertinenze non agevolate, l’applicazione del minimo d’imposta dovuto per legge, pari a 1.000 € di imposta di registro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, pari a 50 € ciascuna.

 

Notaio Faustino Colianni | www.notaiocolianni.org | studionotaiocolianni@notariato.it

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